Nell’articolo precedente, Agevolazioni fiscali 2024 – Conferme e Novità, ci siamo occupati di cosa è stato confermato e cosa invece è stato modificato con la Legge di Bilancio 2024 riguardo appunto il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ci manca però un ultimo approfondimento, ovvero cosa è cambiato riguardo lo sconto in fattura e la cessione del credito.
SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
La novità importante da sottolineare è di certo quella che lo sconto in fattura o la cessione del credito NON è più possibile richiederli! Per cui dal 1° Gennaio 2024 l’unico modo di ottenere il bonus barriere architettoniche è come detrazione Irpef. Ma come in tutte le cose esistono delle eccezioni.
In linea generale queste 2 opzioni non possono più essere richieste (come indicato nel decreto 11/23) fatto salvo alcune fasce particolari di popolazione.
Infatti il decreto spiega che la richiesta di sconto in fattura o cessione del credito è accettata se inoltrata da:
- Condomini (le 2 opzioni sono valide solo su lavori riguardanti le parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa).
- Persone fisiche con reddito basso (ovvero un reddito inferiore a 15 mila euro ma non solo. Bisognerà inoltre rispettare il quoziente familiare introdotto per il superbonus e che i lavori interessino edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari. Infine il contribuente dovrà essere il proprietario o dimostrare di godere dell’unità immobiliare e questa dovrà essere utilizzata come abitazione principale).
- Soggetti con disabilità accertata (le 2 opzioni sono valide su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992. In questo caso non sono previsti nessun limite di reddito)).
PERIODO TRANSITORIO
Il decreto è entrato in vigore il 30 Dicembre 2023 ma è stato anche previsto un periodo transitorio a tutela di chi aveva già in inoltrato le domande. Nello specifico, sempre lo stesso decreto, tutela i contribuenti che avevano già pianificato i lavori seguendo la vecchia normativa.
Per cui il nuovo Decreto NON si applica a tutti quei lavori che al 30 Dicembre 2023:
- Risulta presentata la richiesta del titolo abitativo (ove necessario);
- Sono già iniziati i lavori
- È già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Ricapitolando: Nelle agevolazioni fiscali 2024 rientra ancora il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche e potrà essere richiesto per interventi eseguiti entro il 31 Dicembre 2025 a specifiche condizioni. Sono stati ridimensionati le voci di spesa ammissibili e sono stati tolti ad esempi i lavori dei bagni, della sostituzione delle porte, dei serramenti ecc.. Restando all’interno invece delle voci ammissibili l’installazione di montascale per scale dritte, per scale curve, per esterno, servoscala porta carrozzine e piattaforme elevatrici.
Infine il decreto limita di molto la possibilità di usufruire del bonus barriere architettoniche sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito.
Data: 24-01-2024